Nota USR Lombardia del 13.03.2021
Data pubblicazione: 13-mar-2021 17.44.58
L’USR Lombardia comunica alle scuole ce In base alla Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021, da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in zona rossa per un periodo di quindici giorni, sulla base della classificazione complessiva di rischio “alto”.
E’ sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado funzionanti nella regione; sono inoltre sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. A tal proposito la nota ministeriale n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa.
Le principali disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che trovano applicazione per le scuole delle regioni collocate in zona rossa con il suddetto provvedimento governativo sono, oltre all’art. 43 comma 1, che dispone che “le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza:
l’art. 40, comma 2 il quale prevede che “sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.”
L’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo a distanza, come del resto è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere nell’ambito delle pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 3.
L’art. 22, comma 1, che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, privilegiando per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento le attività che non comportano uscite esterne.
L’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con modalità a distanza.
L’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza, prevedendo che il personale non in presenza presti la propria attività in modalità agile.