CONGEDI PARENTALI COVID 2021 DL 12 MARZO 2021.
Data pubblicazione: 16-mar-2021 17.17.13
CONGEDI PARENTALI COVID 2021 - DL 12 MARZO 2021-
16.03.2021 - PREMESSA: ad oggi nessuna di queste misure è ancora operativa perché Inps non ha ancora emanato sua circolare applicativa.
Per i genitori lavoratori dipendenti viene riattivata le possibilità di MISURE DI CONCILIAZIONE TRA LAVORO E GESTIONE DELLA DAD o QUARANTENA DEI FIGLI già previste dalle norme precedenti, la cui copertura era cessata il 31/12/2020, a fronte di tre eventi:
La sospensione dell’attività didattica in presenza per il figlio convivente;
La quarantena per infezione da Covid-19 per il figlio convivente;
La quarantena disposta da ATS per il figlio convivente a seguito di contatto comunque avvenuto.
In questi tre casi, le misure previste per i genitori, da fruire in alternanza fra padre e madre, sono le seguenti:
Smart working per l’intera durata dell’evento in caso di figli conviventi minori di 16 anni;
In caso di impossibilità di prestazione in regime di smart working, diritto all’astensione dal lavoro con:
copertura ad opera di congedi retribuiti al 50% + contribuzione figurativa in caso di figli conviventi minori di 14 anni o figli con disabilità grave accertata per cui sia disposta la sospensione della didattica in presenza;
Congedo non retribuito e senza copertura contributiva in caso di figli conviventi di età compresa fra 14 e 16 anni.
Nei casi in cui a copertura delle assenza dal lavoro per motivi di cura fossero già stati chiesti congedi parentali, è possibile chiederne la conversione in congedi Covid.
Per i medesimi eventi, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni appartenenti a queste categorie:
lavoratori autonomi;
iscritti alla gestione separata INPS;
dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici laboratorio biomedico, tecnici radiologia medica, operatori sociosanitari);
dipendenti comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per esigenze connesse a emergenza epidemiologica
è possibile la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting del valore massimo di 100 euro settimanali mediante il libretto famiglia o, in alternativa, per l’iscrizione a servizi socioeducativi territoriali/servizi per la prima infanzia.
In quest’ultimo caso il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Il bonus è fruibile a condizione che l’altro genitore non acceda ad altro congedo o a congedi Covid.
Si conferma che nei giorni di smart working o di fruizione di congedo o di assenza di attività lavorativa o di sospensione dell’attività lavorativa di uno dei due genitori, è inibita all’altro genitore la facoltà di chiedere congedi Covid o bonus.
Unica eccezione ammessa è il caso in cui il genitore richiedente abbia altri figli minori di 14 anni avuti con soggetti che non stiano fruendo di smart working o congedi.
a cura di Davide Ottini, INCA CGIL Pavia, specializzato in previdenza pubblico impiego