Comunicato Sindacale Unitario

Data pubblicazione: 26-apr-2021 13.56.49

COMUNICAZIONE SINDACALE RIGUARDANTE LA CERTIFICAZIONE DEI TITOLI DICHIARATI DAL PERSONALE DOCENTE IN SEDE DI COMPILAZIONE DELLE GPS 2020/2022.

Stanno arrivando, presso le nostre sedi, numerose richieste di chiarimento in merito alla documentazione da presentare alle scuole in vista del rilascio dei decreti di convalida/rettifica dei punteggi, sulla base dei titoli dichiarati in sede di iscrizione alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

A tal proposito le scriventi OO.SS. rendono noto che il riferimento normativo è la Legge 183 del 2011, recante Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse,

che modifica il DPR 445 del 2000 come segue:

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Nel caso in oggetto, dunque, il riferimento è all’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000, lettera “m”:

Articolo 46 (R)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

m) titolo di studio, esami sostenuti

Attenendosi alla normativa vigente, il personale docente ha facoltà di autocertificare i propri titoli e gli esami sostenuti (con conseguenti CFU) acquisiti. Di conseguenza, le segreterie scolastiche sono

tenute ad accettare le dichiarazioni sostitutive del personale, che si assume la totale responsabilità di quanto dichiarato, secondo il medesimo art. 15, c. 2:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»

FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA RUA

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