Chiarimenti sulle 25 ore di formazione obbligatoria
Data di pubblicazione: 07 ottobre 2021
In risposta alle numerose richieste pervenute presso la nostra sede, rendiamo noto che l'obbligatorietà delle 25 ore di formazione per i docenti che hanno all'interno delle proprie classi alunni con disabilità è secondaria, esclusivamente, a delibera del Collegio docenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare l’art. 7 del Dl.vo 297/94 espressamente riconosce che il Collegio docenti:
“a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”
e inoltre:
“g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;”.
Tale assunto è ribadito dal CCNL 2006/09 all’art. 66 dove si afferma che:
“il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del P(T)OF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.”.
Anche la L. 107/2015 che al comma 124 ha disposto che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, ha ribadito che:
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.”
Pertanto, le singole scuole dovranno deliberare, sempre in Collegio dei docenti, se le ore della suddetta formazione andranno a collocarsi all'interno del monte ore per attività funzionali (40+40), o se inserire la formazione come monte ore aggiuntivo e quindi da retribuire separatamente.
I corsi di formazione approvati in sede di Collegio devono necessariamente avere l'approvazione del CTS, costituito presso ciascun USR.