Lavoratori fragili: il ministero fornisce le indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria e per la gestione degli inidonei.
Data pubblicazione: 14-set-2020 10.29.06
Il personale di ruolo inidoneo potrà essere utilizzato in compiti diversi o fruire della malattia. I tempi determinati potranno fruire solo della malattia: abbiamo denunciato questa discriminazione e chiediamo un intervento del parlamento per riconoscere parità di trattamento ai precari.
Si è svolto nel tardo pomeriggio del 10 settembre l’incontro in videoconferenza tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e della dirigenza scolastica sulle procedure per l’attivazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori in condizione di fragilità.
In apertura dell’incontro il capo dipartimento ha dato lettura ai presenti della nota che andrà inviata alle istituzioni scolastiche.
La nota, che richiama la necessità della sorveglianza sanitaria per lo specifico rischio COVID, in particolare per i lavoratori fragili ai quali è riconosciuto il diritto di richiedere l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, illustra le modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria e di utilizzo del personale dichiarato parzialmente idoneo o inidoneo in relazione al rischio di contagio, precisandole rispetto ai docenti e al personale ATA a tempo indeterminato - per i quali vengono applicate procedure già previste dal CCNI 2008 sulle utilizzazioni del personale inidoneo per motivi di salute. Pertanto il lavoratore dichiarato inidoneo dal medico competente se di ruolo potrà chiedere di essere utilizzato in compiti diversi compatibili con la sua fragilità oppure potrà fruire della malattia come da Ccnl vigente. Nel caso invece del personale a tempo determinato ci sarà il collocamento in malattia secondo il trattamento economico previsto dal Ccnl.
Nel nostro intervento come FLC CGIL, pur prendendo atto dell’impegno dell'amministrazione a individuare le misure necessarie alla tutela dei soggetti fragili sulla base della normativa vigente, abbiamo preliminarmente sottolineato l’enorme ritardo con cui l’amministrazione affronta la delicata problematica dei lavoratori fragili da noi più e più volte segnalata, già a partire dalla pubblicazione del dl 34/2020, che ha previsto la sorveglianza sanitaria eccezionale, poi richiamata nel Protocollo Nazionale sulla sicurezza firmato il 6 agosto scorso.
Nel merito dei contenuti della nota abbiamo sottolineato la forte preoccupazione rispetto alle indicazioni relative al personale titolare dei contratti a t. d., per il quale viene previsto unicamente il ricorso alla assenza per malattia, chiedendo che vengano individuate soluzioni atte a garantire anche al personale precario, pur escluso dalle tutele del CCNI 2008, lo stesso trattamento del personale a tempo indeterminato.
Abbiamo inoltre giudicato inaccettabile, sollecitandone l’eliminazione, la previsione che impediva di stipulare il contratto a t.d. con il supplente già in possesso di un giudizio di inidoneità. Richiesta che il MI ha accolto eliminandola dal testo definitivo.
Purtroppo il MI non ha voluto accogliere la richiesta fatta dalla FLC CGIL di sottoscrivere una dichiarazione congiunta nella quale le parti avrebbero potuto concordare sulla necessità di equiparare le garanzie per tutti i lavoratori in condizione di fragilità, senza alcuna distinzione sulla natura del loro contratto con un impegno del MI ad aprire una specifica sequenza contrattuale quale strumento necessario per rimuovere questa discriminazione.